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Responsabilità dei sindaci per falsità nei bilanci approvati prima dell’assunzione della carica

Pubblicato il 8 marzo 2022

La Corte di Cassazione con la pronuncia del 10 febbraio 2022 n. 4344, ha recentemente affrontato la questione della responsabilità dei sindaci di una società di capitali nel caso in cui abbiano assunto la carica dopo l’approvazione di un bilancio “falso”, con riferimento all’obbligo per gli stessi di valutare velocemente le risultanze di citato bilancio e alla loro responsabilità.

La Corte ha precisato che “il sindaco che sia in carica al momento della celebrazione dell’assemblea ordinaria chiamata all’approvazione del bilancio ha un preciso compito di controllo sull’osservanza della legge e di assistenza, ai sensi degli artt. 2403 e 2405 cod. civ., che può essere svolto in maniera utile ed effettiva solo se egli abbia preso compiuta conoscenza del bilancio”, e quando il sindaco “abbia assunto il proprio incarico una volta che il bilancio sia già stato approvato […], per la configurabilità dell’inosservanza del dovere di vigilanza imposto dall’art. 2407, comma 2, cod. civ. occorre che i sindaci non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l’incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all’assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o assumendo le iniziative previste dall’art. 2409 cod. civ.”.

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