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Il test pratico della ragionevole perseguibilità del risanamento a seguito del decreto del 21 marzo 2023

Pubblicato il 16 maggio 2023

di Francesco Aliprandi e Alessandro Turchi, Soci Studio Acciaro & Associati s.t.p.

L’art. 3 del D.L. 118/2021, che ha originariamente introdotto la composizione negoziata, disponeva l’istituzione di una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori che volontariamente accedono al percorso negoziato, all’interno della quale viene resa disponibile una lista di controllo definita “particolareggiata”, contenente indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e per l’analisi della sua coerenza.

Il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, firmato il 28 settembre 2021 , suddiviso in cinque sezioni, ha dato attuazione all’art. 3 del D.L. 118/2021, consentendo alle imprese in difficoltà di eseguire il proprio test autodiagnostico dello stato di salute, attraverso la piattaforma telematica nazionale, nonché di disporre di una lista di controllo particolareggiata che deve seguire l’imprenditore nella redazione del piano di risanamento e l’esperto nella successiva verifica di coerenza e completezza. A seguito dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (di seguito CCII) e, in particolare, alla luce dell’art. 5 bis, introdotto dal d.lgs. n. 83/2022 (noto come decreto Insolvency), il 21 marzo 2023 è stato pubblicato un nuovo decreto dirigenziale (di seguito decreto).

Il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento

La sezione I del decreto fornisce le indicazioni operative sul “Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento disponibile online”.

Come opportunamente precisato nel decreto, diversamente rispetto a quello del 2021, il test non ha la funzione di individuare una situazione di crisi, bensì consente all’imprenditore di valutare in che misura sia ragionevolmente percorribile il risanamento dell’impresa. In questo modo, il test ha la funzione di individuare il grado di complessità del percorso di risanamento e di identificare in quale misura il successo dell’operazione dipenda da iniziative in discontinuità rispetto alla gestione passata.

La valutazione circa la complessità del risanamento è svolta mediante il rapporto tra l’entità del debito oggetto di ristrutturazione e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio. In questo modo l’imprenditore è facilitato ad individuare le grandezze e le relative componenti sulle quali intervenire e con quale grado di intensità.

Il test appare un efficace strumento per indurre l’imprenditore a misurare i flussi al servizio dell’indebitamento e il debito che deve essere servito dagli stessi, attraverso la disamina delle grandezze dalle quali essi dipendono. D’altronde, il risanamento necessariamente richiede la crescita dei flussi liberi al servizio del debito – e ancora preliminarmente la redditività dell’impresa – e la riduzione o riscadenziamento dell’esposizione debitoria.

La logica sottostante alla costruzione del test pratico è di fatto costituita dal tempo astrattamente occorrente per il rimborso del debito con i flussi che possono essere posti al servizio dello stesso, portando così l’imprenditore ad approfondire il fondamentale tema della sostenibilità del debito, quale effettivo pilastro della continuità aziendale.

Risulta fondamentale comprendere le determinanti dei flussi e il debito oggetto di ristrutturazione. Il Margine Operativo Lordo, al netto degli investimenti annui di mantenimento e del pagamento delle imposte sul reddito, deve tendere ad un valore positivo, in difetto del quale verrebbe meno l’equilibrio economico. Tale situazione porta l’esperto, oltre che l’imprenditore, a condurre riflessioni in ordine all’esperibilità della cessione dell’azienda ovvero alla praticabilità del risanamento.

 

La costruzione del test, l’interpretazione dei risultati e le novità del decreto del 21.3.2023

Secondo il decreto, il grado di risanamento si ottiene dal quoziente tra A e B, come di seguito esposti:

Entità del debito da ristrutturare (A)

+ Debito scaduto (con separata indicazione di quello iscritto a ruolo)

+ Debito riscadenziato od oggetto di moratoria

+ Linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo

+ Rate di mutuo-finanziamento e canoni di leasing finanziario, in scadenza nei successivi due anni

+ Investimenti relativi alle iniziative industriali e di riorganizzazione del lavoro che si intendono adottare, dedotte le sovvenzioni e i contributi che l’imprenditore prevede di conseguire a fronte degli investimenti

– Ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale

– Disponibilità finanziarie, nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti

– Stima dell’eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti

I flussi annui al servizio del debito (B)

+ Stima del Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime

– Investimenti di mantenimento annui a regime

– Imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte

 

Il decreto ha opportunamente introdotto nel calcolo del test anche le disponibilità liquide giacenti alla data di riferimento, le quali rappresentano una componente in diminuzione dell’ammontare dell’indebitamento calcolato al numeratore. Inoltre, il decreto ha introdotto, seppure con una precisazione in nota riferita alla componente degli investimenti, anche la movimentazione delle poste riconducibili al capitale circolante netto: al numeratore devono, infatti, considerarsi anche “gli investimenti in capitale circolante previsti nei successivi 12 mesi corrispondenti all’incremento previsto complessivo netto dei crediti commerciali e del magazzino”.

Il decreto precisa che se l’impresa è prospetticamente in equilibrio economico, ossia presenta a decorrere almeno dal secondo periodo flussi annui, di cui a [B], superiori a zero e destinati a replicarsi nel tempo, il grado di difficoltà del risanamento è determinato dal rapporto tra il debito oggetto di ristrutturazione [A] e l’ammontare annuo dei flussi al servizio del debito [B].

Infine, in funzione di tale rapporto il decreto fornisce puntuali indicazioni, che sono state rielaborate e sintetizzate dagli scriventi nel prospetto esposto di seguito.

Tdr Classificazione della situazione Percorso proposto dal decreto
A / B < 1 – orizzonte temporale per il riequilibrio: inferiore a 12 mesi. Nessuna indicazione specifica per il caso.
– difficoltà contenute e gestibili.
1 < A / B < 3 – orizzonte temporale per il riequilibrio: dai 13 ai 36 mesi. – l’andamento corrente dell’impresa può essere sufficiente a individuare il percorso di risanamento e la formulazione delle proposte ai creditori.
– difficoltà crescenti, ma ancora contenute. – la redazione del piano d’impresa assume minore rilevanza rispetto a situazioni di maggiore criticità
3 < A / B < 4 – orizzonte temporale per il riequilibrio: dai 37 e 48 mesi – assume particolare rilevanza il piano d’impresa, ferma la necessità che l’esperto, nell’esaminare il piano di risanamento, tenga sempre conto di tutte le variabili che vi incidono.
– il percorso di risanamento dipende dall’efficacia e dall’esito delle iniziative industriali che si intendono adottare per ripristinare lo squilibrio in essere. – la Sezione II del Decreto Dirigenziale propone una check list (Lista di controllo) utile per l’impostazione del piano di risanamento.
4 < A / B < 5 – orizzonte temporale per il riequilibrio: dai 49 ai 60 mesi – necessario stimare le risorse realizzabili attraverso la cessione dell’azienda o di rami di essa.
– la presenza di un Margine Operativo Lordo prospettico positivo potrebbe non essere sufficiente a consentire il risanamento dell’impresa e potrebbe rendersi necessaria la cessione dell’azienda o rami di essa. – comparazione delle risorse ritraibili con il debito che deve essere servito per comprendere la praticabilità e ragionevolezza del percorso di risanamento e l’adeguatezza a raggiungere un accordo con i creditori.
A / B > 5 – disequilibrio economico a regime – il risanamento potrà essere perseguito soltanto a condizione che si attuino rilevanti iniziative in discontinuità rispetto alla norma conduzione.
– necessarie iniziative in discontinuità rispetto all’ ordinaria gestione dell’impresa (es. interventi sui processi produttivi, modifiche del modello di business, aggregazioni, cessazione di rami aziendali). – valutare la continuità indiretta, stimando le risorse realizzabili attraverso la cessione dell’azienda o di rami di essa e confrontandole con il debito da servire per comprendere la praticabilità e ragionevolezza del risanamento e l’adeguatezza a raggiungere un accordo con i creditori.

 

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