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Direttiva Antiriciclaggio: la Corte di Giustizia europea invalida le disposizioni sulla titolarità effettiva

Pubblicato il 12 dicembre 2022

a cura di Assofiduciaria

 

Il 22 novembre scorso, la Corte di Giustizia Europea ha invalidato la disposizione della Direttiva antiriciclaggio ai sensi della quale le informazioni sulla titolarità effettiva delle società costituite nel territorio degli Stati membri sono accessibili al pubblico.

Sulla base della medesima Direttiva europea, nel 2019 la legge lussemburghese istituì un registro dei titolari effettivi, al fine di iscrivere e conservare una serie di informazioni sulla titolarità effettiva delle entità registrate. La norma prevedeva, a sua volta, la possibilità di rendere accessibili al pubblico tutta una serie di informazioni, mentre concedeva ai titolari effettivi la facoltà di poter limitare, solo in determinati casi, l’accesso al Luxembourg Business Registers (LBR).

La bagarre giudiziaria è stata avviata dopo la presentazione di due ricorsi al Tribunale Circoscrizionale di Lussemburgo, rispettivamente da una società lussemburghese e dal titolare effettivo di una società del Granducato, i quali avevano richiesto, senza successo, al Registro delle imprese (LBR), di limitare l’accesso del pubblico alle informazioni che li riguardavano. La questione, che maggiormente allarmava i titolari effettivi, risiede nelle sproporzionate e gravi ingerenze nelle vite di questi ultimi, oltre a un’evidente violazione della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea. Sulla base di tali ricorsi, il Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg ha sottoposto alla Corte di giustizia europea una serie di questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione di alcune disposizioni della direttiva antiriciclaggio e sulla validità di queste ultime alla luce della Carta dei Diritti fondamentali.

Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono, in sostanza, sulla validità dell’articolo 1, punto 15, lettera c), della direttiva UE antiriciclaggio 2018/843, il quale prevede che gli Stati membri devono garantire che l’informazione sui titolari effettivi di società e altre persone giuridiche costituite nel loro territorio siano accessibili, in ogni caso, a qualsiasi membro del pubblico in generale.

La sentenza della Corte di giustizia europea, riunitasi in Grande Sezione, si è pronunciata sull’invalidità, alla luce della Carta, della disposizione della direttiva antiriciclaggio, in virtù delle normative sancite dagli articoli 7 e 8 della Carta, garanti di ogni ingerenza da parte di terzi nei diritti fondamentali.

Sulla base della decisione dei giudici della Corte è stato statuito che l’accesso illimitato al pubblico al Registro delle imprese costituisce una grave intromissione nella vita privata dei titolari effettivi, oltre a rappresentare una minaccia alla protezione dei dati personali. Per quanto riguarda la gravità di tale ingerenza, occorre rilevare che le informazioni messe a disposizione del pubblico, nella misura in cui si riferiscono all’identità del titolare effettivo nonché alla natura e all’entità dell’interesse beneficiario detenuto in società o in altre entità giuridiche, sono tali da permettere la profilazione di questi ultimi sulla loro situazione materiale e finanziaria.

I criteri sui quali poggia la Direttiva antiriciclaggio dell’Unione europea mira a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, istituendo, mediante una maggiore trasparenza, un ambiente meno suscettibile di essere utilizzato a tali fini. Su tale presupposto il legislatore europeo si pone come fine ultimo un obiettivo di interesse generale, il che giustificherebbe anche gravi ingerenze nei diritti fondamentali garantiti dagli articoli 7e 8 della Carta.

Nonostante quanto disposto dalla Direttiva, la Corte ha sentenziato che l’ingerenza derivante da un accesso illimitato al registro non è né circoscritta allo stretto necessario né, soprattutto, proporzionata all’obiettivo di interesse generale di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

A seguito della sentenza della Corte di giustizia, il Lussemburgo ha deciso di conformarsi ad essa, sospendendo l’accesso al pubblico del Registro dei titolari effettivi (RBE).

 

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