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Nuovo Codice della Crisi e PMI: gli istituti atti a gestire la crisi e l’insolvenza
Pubblicato il 2 novembre 2022
Gli istituti atti a gestire la crisi e l’insolvenza
- Gli accordi di ristrutturazione dei debiti
- La convenzione di moratoria
- Il Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione
- Il concordato preventivo in continuità aziendale
A cura di Alessandro Turchi, Acciaro & Associati – Società tra professionisti
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti
Gli accordi “ordinari” di ristrutturazione dei debiti possono essere conclusi tra l’imprenditore in crisi o insolvente e i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti. Possono contenere le pattuizioni più varie: datio in solutum, pactum de non petendo, riduzione del debito (c.d. saldo e stralcio), dilazione temporale. I creditori estranei agli accordi devono essere pagati integralmente nel termine di 120 giorni dall’omologazione, se i crediti sono già scaduti a quella data, ovvero dalla scadenza negli altri casi.
Gli accordi di ristrutturazione sono soggetti ad omologazione da parte del Tribunale e sono pubblicati nel registro delle imprese.
Il Codice della crisi introduce nuove “varianti” degli accordi di ristrutturazione:
- i) accordi di ristrutturazione agevolati, ove i creditori aderenti sono dimezzati rispetto agli accordi “ordinari” (30%) a condizione che l’imprenditore non proponga la moratoria dei creditori estranei e non abbia richiesto le misure protettive del patrimonio;
- ii) accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, definita anche la punta di diamante dell’intero Codice in quanto in grado di superare possibili atteggiamenti ostruzionistici da parte di creditori riottosi, ai quali il legislatore prevede che, in presenza di determinate condizioni, siano estese le medesime condizioni pattuite con i creditori aderenti.
Il legislatore ha altresì introdotto il c.d. cram down erariale, che consente, a determinate condizioni, di estendere forzatamente gli effetti dell’accordo ai creditori pubblici (es. Agenzia delle entrate, Agente della riscossione, INPS, INAIL), la cui inerzia costituisce spesso un ostacolo determinate del percorso di risanamento.
Infine, una novità di assoluta rilevanza è rappresentata dalla previsione di una norma circa la rinegoziazione degli accordi o modifiche al piano (art. 58).
La convenzione di moratoria
La convenzione di moratoria, disciplinata dall’art. 62, è uno strumento di regolazione della crisi diretto a disciplinarne in via provvisoria gli effetti e regolamentare in via negoziale tra imprenditore e creditori aderenti le conseguenze dell’inadempimento già verificatosi o di probabile verificazione.
La convenzione, infatti, è finalizzata ad ottenere una moratoria delle scadenze dei crediti oppure la sospensione delle azioni esecutive o cautelari (c.d. stand still). Come per gli accordi ad efficacia estesa, anche gli effetti di questo istituto sono estesi ai creditori non aderenti alle condizioni specificatamente individuate dal legislatore.
Il Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione
Strumento del tutto nuovo nel panorama delle procedure concorsuali è il Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Il nuovo strumento, disciplinato dagli artt. 64 bis, 64 ter e 64 quater e riservato gli imprenditori commerciali non minori, consentire di distribuire liberamente il patrimonio aziendale anche in deroga agli artt. 2740 e 2741 cod. civ. e alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione.
A tal fine, tuttavia, il legislatore individua le seguenti specifiche condizioni:
- i) i creditori devono essere suddivisi in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;
- ii) la proposta deve ottenere il voto favorevole di tutte le classi, sia pure con le regole di maggioranza ad esse interne;
- iii) la proposta deve prevedere il soddisfacimento integrale e in denaro dei crediti di lavoro dipendente entro il termine massimo di 30 giorni dall’omologazione.
Il concordato preventivo in continuità aziendale
Le novità più incisive si rinvengono presumibilmente nella disciplina del concordato, mostrando un evidente favor verso soluzioni che prevedono la conservazione dell’impresa e ponendo “paletti” ben precisi alle soluzioni liquidatorie.
Una delle principali novità è rappresentata dal recepimento della c.d. regola della priorità relativa, secondo la quale è sufficiente che i crediti di una classe siano pagati in ugual misura rispetto alle classi di pari grado e in misura maggiore rispetto alla classe di rango inferiore. In questo modo viene introdotta una maggiore flessibilità nella definizione del contenuto delle proposte concordatarie e una potenziale maggiore “appetibilità” della stessa.
Altra rilevante modifica riguarda il sistema delle votazioni alla proposta concordataria: i creditori muniti di diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall’omologazione, mentre per i lavoratori tale termine è ridotto a trenta giorni. Accanto a tale disposizione, il legislatore consente all’imprenditore un pagamento dilazionato senza alcun limite temporale, fermo restando il diritto di voto nei termini sopra indicati.
Infine, il legislatore interviene sulla disciplina della maggioranza per l’approvazione della proposta concordataria e successiva omologazione, contrassegnata dalla necessaria unanimità delle classi, regola alla quale è tuttavia consentito derogare in presenza di talune precise condizioni, che introducono una disciplina, da un lato, assai articolata e, dall’altro, idonea a favorire soluzioni in continuità aziendale.
Lo strumento si connota per l’assenza di un controllo giudiziale preventivo, la riservatezza e il mantenimento in capo all’imprenditore del pieno controllo della gestione.
(Consulta anche: Nuovo Codice della Crisi: cosa cambia per le nostre PMI. Gli strumenti per prevenire o comporre la crisi in modo tempestivo)
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